Statuto


Articolo 1 – Denominazione, sede e colori sociali
E’ costituita in Comune di Felino, loc. Barbiano (Parma), una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “CIRCOLO RICREATIVO LA QUERCIA Associazione Sportiva Dilettantistica
I colori sociali sono giallo e blu.
L’emblema del sodalizio (logo) è rappresentato da una quercia.
Articolo 2 – Scopo
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitate;
Essa, conseguito riconoscimento ai fini sportivi si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del calcio, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci ed iscritti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delia disciplina del calcio, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci ed iscritti, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi dl prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e della Federazione Italiana Gioco Calcio e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L’associazione s’impegna a garantire la partecipazione dei propri tesserati alle assemblee federali sia nazionali, che regionali che provinciali;
Articolo 3 – Durata
La durata dell’assocïazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci;
Articolo 5 – Domanda di Ammissione
Possono far parte dell’associazione, in qualità di Soci Ordinari solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Gioco Calcio e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano;
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo;
La validità della qualità di Socio Ordinario è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudïzio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale.
3: in caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’ associato minorenne;
La quota sociale non può essere trasferita a terzi o rivalutata;
Articolo 4 — Categorie di Soci
I soci assumono la qualifica di soci onorari e soci ordinari in funzione del possesso dei requisiti seguenti:

SOCI ONORARI
Sona coloro ai quali l’associazione debba particolare riconoscenza o abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo delia stessa, sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
SOCI ORDINARI
Sono coloro che, maggiorenni, partecipano in modo continuativo alla vita sociale e previa domanda di ammissione all’associazione, come previsto dall’ art. 5, sono ammessi a versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
Articolo 6 – Diritti dei Soci
Tutti i Soci Ordinari devono essere maggiorenni e godono, al momento dellammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo;
AI socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13;
La qualifica di sodo da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento;
Articolo 7 – Decadenza dei Soci
I Soci Ordinari cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
dimissione volontaria;
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.Il provvedimento di radiazione dl cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 8 – Organi
Gli organi sociali sono:
L’Assemblea Generale dei Soci;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo.
Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti;
La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo;
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.;
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti;
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due a più scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva, in ordine alle designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche;
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio;
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e I’ordine delle votazioni;
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati da due o più scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione;
Articolo 10 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni;
Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato;
Articolo 11 – Assemblea Ordinaria
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno);
L’Assemblea deve essere indetta a cura de] Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta allanno, entro quattro mesi da!la chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione dei bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo;
Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione del regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti ella vita ed al rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art 8, comma 2;
Articolo 12 – Validità Assembleare
L’Assemblea Ordinarla è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 21 del codice civile) degli associati avente diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3, Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti e rappresentati. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre Il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 13 – Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno);
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie; approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione;
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall’assemblea, non inferiore a cinque e non superiore a undici membri eletti dall’assemblea stessa, purché in numero dispari compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre (3) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità la delibera non potrà avere esecuzione e dovrà essere ripresentata,
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno;
II Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con Il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
In caso di parità il voto del Presidente è determinante;
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione;
Articolo 15 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, rimanenti provvederanno alla Integrazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo proseguirà carente del suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alta nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea dei Soci utile successiva.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 16 – Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Presidente Io ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità;
Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo;
deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
fissare le date delle Assemblee dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare IAssemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci Ordinari qualora si dovessero rendere necessari;
attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 18 – Il Presidente
Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza;
Articolo 19 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce Presidente in caso di sua assenza o Impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato;
Articolo 20 – Il Segretario
II Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni,  attende alla corrispondenza;
Articolo 21 – II Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo;
Articolo 22 – Il Rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione;
II bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziarla della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;
Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso;
Articolo 23 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il  1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno;
Articolo 24 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
In particolare l’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per Io svolgimento delle proprie attività da:
quote versate dai Soci determinate annualmente dai Consiglio Direttivo;
contributi dello Stato, della Regione, dell’ Amministrazione Provinciale, dell’ Amministrazione Comunale, del Quartiere o Circoscrizione;
contributi di privati, liberalità, quote straordinarie versate da Soci Onorari, sostenitori, tesserati e simpatizzanti;
contributi di enti ed associazioni;
entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni e/o servizi agli associali e/o a terzi;
donazioni o lasciti testamentari;
proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione;
Articolo 25 – Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Gioco Calcio;
Articolo 26 – Scioglimento
La scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Cosi pure richiesta la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3, La destinazione dei patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 – Norma di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Gioco Calcio a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme dei Codice Civile.